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statuto studenti
- STATUTO
DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA -
D.P.R. 249/ del 24/06/1998
Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica
1.La scuola è luogo
di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di
esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi
generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia
comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la
sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità
dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e
alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue /il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale.
Art. 2 - Diritti
1.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni
e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i
docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto,
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di
loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, riorganizzazione della scuola, di criteri di
valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente
tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola
secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono
essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento
ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le
attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e
modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della
vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e
alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di
attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare: a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della
persona e un servizio educativo - didattico di qualità; b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante
il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni; c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di
ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero
della dispersione scolastica; d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono
essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione
tecnologica; f. servizi di sostegno e promozione della salute e di
assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento
l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a
livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno
della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola,
nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle
associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole
favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e
con le loro associazioni.
Art. 3 - Doveri
1. Gli studenti sono
tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se
stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei
loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento
corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella
vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 -
Disciplina
1. I regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti
che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri
elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche
di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti
ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di
seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un
organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per
quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori
tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia
pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per
quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali
o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante
le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 - Impugnazioni
1. Per l'irrogazione
delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi
ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi
2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui
al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola
secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media,
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su
richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di
chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica
decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della
scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro
le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere
vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola
secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta
provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio
scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate
qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti
sono designati altri due genitori.
Art. 6 – Disposizioni finali
1. I regolamenti
delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni
vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione
degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori
nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di
ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti
all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
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